
Al ragazzo disabile che nel corso dei precedenti anni scolastici era affiancato da un
insegnante di sostegno per 22 ore a settimana, con l’inizio dell’anno scolastico 2008/09 la scuola aveva assegnato un sostegno per 10 ore in meno.
I genitori hanno ricorso e ottenuto il riconoscimento del diritto all’attività didattica di sostegno piena, ritenuta "specificamente garantita dal legislatore"," sulla base di un giudizio medico cognitivo che attiene esclusivamente alla discrezionalità tecnica " , che non può "essere inciso dalla recente normativa sulla formazione degli organici". Infatti per la Corte la verifica svolta aveva confermato "la gravità del quadro clinico, sottolineando la necessità - in linea con quanto rappresentato dall’ultimo profilo dinamico-funzionale disponibile [...] di garantire un adeguato inserimento scolastico attraverso una attività psicopedagogica e didattica mediata individualmente, per il massimo di ore consentite”.
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