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sabato 6 marzo 2010

Riparto finanziamento Banche del Tempo del Lazio


DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 dicembre 2009, n. 4442.
Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 31 art. 48 «Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo». Riparto anno 2009,
beneficiari Associazione Nazionale Banche del Tempo, Comune di Cori ed altri. Spesa Euro 160.000,00, capitolo R31546,
esercizio finanziario 2009.

copia-incolla-invia il link
http://burl.ipzs.it/cgi-free/db2www/burpdf/guffpdf.mac/navig?numgu=&gggu=&mmgu=03&annogu=2010&num_gu=9&maxpage=216&datagu=06.03.2010&flag_lista=1&SERIE=BURL&parte=1&suppl=0&query=serie%3D%27BURL1%27+AND+MONTH%28data_gu%29%3D03+AND+YEAR%28data_gu%29%3D2010&page=85

Interessante, pochi Comuni e qualche Municipio di Roma: alcune migliaia di euro a testa per progetti. Cittadini che mettono a disposizione un'ora del loro tempo in cambio di attività di altri cittadini. Il finanziamento, seppur minimo, a che serve?
Perché il volontariato costa? Come funziona?

lunedì 28 settembre 2009

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIRETTIVA 30 luglio 2009

Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale...

lunedì 25 maggio 2009

Lazio: Legge R. 16 del 14 maggio 2009



Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne

copia e incolla in indirizzo e vai:
http://burl.ipzs.it/cgi-free/db2www/burpdf/guffpdf.mac/navig?numgu=&gggu=&mmgu=05&annogu=2009&num_gu=19&maxpage=184&datagu=21.05.2009&flag_lista=1&SERIE=BURL&parte=1&suppl=0&query=serie%3D%27BURL1%27+AND+MONTH%28data_gu%29%3D05+AND+YEAR%28data_gu%29%3D2009&page=8

Entro 60 giorni la Regione indicherà criteri e modalità di finanziamento dei soggetti pubblici e privati, che potranno così ottenere il 60% della copertura delle spese relative ad iniziative ed azioni positive per prevenire la violenza contro le donne.

mercoledì 29 aprile 2009

Ddl Senato 29.4.2009




Il Federalismo fiscale è legge
Le novità:




DALLA SPESA STORICA AL COSTO STANDARD
Per ogni servizio erogato dagli enti territoriali, si individuerà un costo standard, cui tutti dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque anni. Si eliminerà così il meccanismo della 'spesa storica' , che premiava di fatto gli enti che spendevano di più

AUTONOMIA IMPOSITIVA
Per finanziare l'erogazione dei servizi, le autonomie locali potranno contare sul fondo perequativo, sulla compartecipazione a tributi erariali e su tributi propri, superando il meccanismo dei trasferimenti.
Regioni: le funzioni fondamentali vanno coperte con gettito tributario valutato ad aliquota e base imponibile uniformi e in base a tributi propri derivati, istituiti con legge statale; addizionale regionale Irpef; compartecipazione all'Iva (in via prioritaria); quote di fondo perequativo; Irap, ma solo in via transitoria in vista di un superamento di questa imposta. Le altre funzioni sono finanziate con tributi propri e fondo di perequazione.
Comuni: finanziati con l'imposizione immobiliare, un mix di compartecipazione a Iva e Irpef e fondo di perequazione. Per le altre ci sono tributi propri e compartecipazione a tributi regionali.
Province: vengono finanziate con tributi sul parco automobilistico; compartecipazione a tributi erariali; perequazione. Mentre per le altre si prevedono tributi propri e compartecipazione a tributi regionali.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 'riferibile al loro territorio'. Abolita la riserva d'aliquota Irpef per le Regioni.

FONDO PEREQUATIVO
Quello per le Regioni è statale ed alimentato dal gettito da compartecipazione all'Iva assegnata per le spese relative alle prestazioni essenziali ma anche da una quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio di addizionale regionale all'Irpef assegnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle funzioni essenziali. Le quote vengono assegnate a ciascuna regione senza vincolo di destinazione, a favore delle Regioni con minori capacità fiscale. Altri due fondi sono destinati rispettivamente ai Comuni e alle Province e città metropolitane, e vengono anch'essi alimentati con la fiscalità generale

LIMITE ALLA PRESSIONE FISCALE
Per arrivare a una complessiva diminuzione della pressione fiscale, la norma prevede che, attraverso i decreti attuativi, 'sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonchè del suo riparto tra i vari livelli di governo'. Anche nella fase transitoria, il federalismo non deve comportare alcun aumento della pressione fiscale generale: 'dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'. Gli enti territoriali saranno poi coinvolti nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

ROMA CAPITALE
Si fissano le funzioni amministrative che spettano al comune di Roma, oltre a quelle attualmente di sua competenza. Si va dal 'concorso' alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, fino all'edilizia pubblica e privata e alla protezione civile. A disciplinare con regolamenti queste funzioni sarà Assemblea Capitolina, ovvero il vecchio del consiglio comunale, nel rispetto dei vincoli comunitari internazionali, della legislazione statale e regionale, e della potestà legislativa delle regioni. A Roma Capitale viene attribuito un patrimonio commisurato alle funzioni che le vengono attribuite ed è previsto anche il 'trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale. Con una modifica apportata alla Camera, si prevede poi che per far partire l'iter servirà l'accordo di Comune e Provincia.

FUNZIONI DI COMUNI, PROVINCE E 9 CITTÀ METROPOLITANE
Inizia a definire le funzioni di Comuni, Province e città metropolitane, in attesa della Carta delle Autonomie. In particolare per le Città metropolitane ci sono norme transitorie che riguardano Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e - aggiunta alla Camera - Reggio Calabria. In queste otto città potranno essere istituite le 'Città metropolitane', scelta che comporta la soppressione della Provincia. Comunque necessario un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nell'area.

PREMI E SANZIONI PER ENTI VIRTUOSI E NON
Previste sanzioni, fino al commissariamento, per gli enti che non rispetteranno i vincoli di bilancio. Inserito un 'sistema premiante' per chi, a fronte di un alto livello dei servizi, sia in grado di garantire una pressione fiscale inferiore alla media

PATTO DI CONVERGENZA E ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI
Il Governo, dopo il confronto in Conferenza Unificata, individua il 'patto di convergenza', un percorso dinamico di convergenza ai costi e fabbisogni standard, che verrà presentato insieme al Dpef alle Camere e che gli enti sono tenuti a rispettare. In caso di mancato raggiungimento lo Stato accerta le motivazioni degli scostamenti e stabilisce le azioni correttive da mettere in atto. Si prevede un percorso di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici

COMMISSIONE BICAMERALE SUI DECRETI ATTUATIVI
La commissione è composta di 15 senatori e 15 deputati. Il presidente viene nominato dai presidenti di Camera e Senato. La Bicamerale avrà poteri di indirizzo oltre che di controllo, visto che 'formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi'.

Sintesi da wallstreetitalia.com

venerdì 24 aprile 2009

PIEMONTE- Deliberazione G.R. 6 aprile 2009, n°38-11189- Centri diurni e Nuclei assistenza Alzheimer



"Requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Diurni e dei Nuclei per persone affette da Morbo di Alzheimer ed altre demenze"

PIEMONTE- Deliberazione G.R. 6 aprile 2009, n. 39-1190- Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare -



Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed istituzione del contributo
economico a sostegno della domiciliarita' per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti.
Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare

venerdì 17 aprile 2009

Lazio, L.R. 6 aprile 2009, n. 9


Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani

Per leggere la legge, copia e incolla sulla banda "indirizzo" di google (in alto)
il seguente link:
http://burl.ipzs.it/cgi-free/db2www/burpdf/guffpdf.mac/navig?numgu=&gggu=&mmgu=04&annogu=2009&num_gu=14&maxpage=248&datagu=14.04.2009&flag_lista=1&SERIE=BURL&parte=1&suppl=0&query=serie%3D%27BURL1%27+AND+MONTH%28data_gu%29%3D04+AND+YEAR%28data_gu%29%3D2009&page=14

domenica 12 aprile 2009

Legge R. Lazio n° 41/2003

DM 21/5/2001 n° 308

Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

Piano Sociale Nazionale 2001-2003

Le modifiche al Titolo V della Costituzione

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento autonomie locali