giovedì 28 maggio 2009

D.lgs. 163 del 2006

In applicazione delle direttive UE del 2004, all'art. 52 prevede che : "Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione."

Nessun commento:

Posta un commento